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Ordinanza — n. 39964/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39964/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURARIU SOMNA LUMINITA (CUI 03IF0W7) nato il 24/10/1986 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ciurariu S. L.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare il collegamento tra la condotta e l'attività istituzionale in corso nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che, come il successivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è stato oggetto di motivato esame.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare il collegamento tra la condotta e l'attività istituzionale in corso nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che, come il successivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è stato oggetto di motivato esame.

Parole chiave

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rappresentante sindacale ricorso del personale clausola di coscienza difetto di legittimazione dell'associazione violazione dei doveri professionali reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
L.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURARIU SOMNA LUMINITA (CUI 03IF0W7) nato il 24/10/1986 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ciurariu S. L.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare il collegamento tra la condotta e l'attività istituzionale in corso nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che, come il successivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è stato oggetto di motivato esame.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024 Il Consigl