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Ordinanza — n. 39963/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39963/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULILA MAHMOUD nato il 05/12/1989 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Boulila Mahmoud; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, connma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato adeguato confronto con i motivi di appello, viceversa oggetto di adeguato esame;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39963/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, connma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato adeguato confronto con i motivi di appello, viceversa oggetto di adeguato esame;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali dipendenza da sostanze spese di detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULILA MAHMOUD nato il 05/12/1989 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Boulila Mahmoud; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, connma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato adeguato confronto con i motivi di appello, viceversa oggetto di adeguato esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere el