Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Santiangeli's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction for the crime in Art. 367 of the Penal Code inadmissible. The appellant argued for a lesser offense based on the non-punishability provision of Art. 131-bis, claiming the lower court failed to apply this cause. The court rejected this, ruling that the lower court's assessment of the specific circumstances rendering the act non-punishable was a valid exercise of merit evaluation and not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive assessment of facts regarding the application of the non-punishability cause under Art. 131-bis Penal Code unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTIANGELI LUCA nato a SAN SEVERINO MARCHE il 07/10/1988 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Santiangeli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto (per la pluralità di beni oggetto della simulata denuncia), ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.
Si tratta di apprezzamento di circostanze di merito di cui il ricorrente propone una alternativa valutazione in presenza di motivazione non manifestamente illogica nell'apprezzamento dei presupposti della particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1.11 ott