Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic and unfounded arguments regarding drug trafficking evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Massimiliano Bernardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bernardi challenged a lower court's denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence proving the destruction of 14 cocaine packets at a bar. The court rejected this claim as generic and unfounded, noting that the denial of mitigation was adequately motivated by the defendant's prior criminal record and lacked logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and well-founded; generic arguments challenging the discretion of lower courts on mitigating circumstances or the evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI MASSIMILIANO nato a CINISELLO BALSAMO il 01/02/1974 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Massimiliano Bernardi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il ricorso propone una rilettura delle evidenze di prova che i giudici di merito hanno esaminato concludendo, con motivazione non manifestamente illogica, per la destinazione allo spaccio dei 14 involucri di cocaina dei quali l'imputato si era disfatto all'atto dell'ingresso delle forze dell'ordine nel bar in cui si trovava.
Il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando i precedenti penali dell'imputato: anche tale motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere ré-\a ore Il Pr