Cassation court dismisses appeal claiming logical contradiction between acquittal on association charge and failure to qualify minor drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that acquittal on the charge of criminal association logically contradicted the failure to qualify the facts as minor drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of DPR n. 309/1990. The court rejected this, stating that the lower court's finding of the appellant's stable insertion into a criminal context and his capacity to supply drugs were not logically incompatible with the acquittal on the association charge, as the latter requires proof of a specific contribution to organization. Consequently, the court held that the appeal proposed an alternative evaluation of evidence not permissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The Court of Cassation holds that an acquittal on the charge of criminal association does not logically contradict the failure to qualify a fact as minor drug trafficking when the lower court has established the defendant's stable insertion into a criminal context and capacity to supply drugs, as these elements are not incompatible with the acquittal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAPAOLA GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/12/1981 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Giuseppe Santapaola; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso che contesta la responsabilità del ricorrente e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: non sussiste contraddizione logica tra l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo e la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi lieve poiché, sia pure sinteticamente, la Corte di appello ha evidenziato la stabilità e l'inserimento dell'imputato in un ampio contesto criminale, connotati che non sono logicamente incompatibili con l'assoluzione poiché il reato associativo presuppone la prova di un contributo all'organizzazione criminale, e che rafforzano le argomentazioni della sentenza di primo grado nella quale era stata evidenziata la "capacità di approvvigionamento" dell'imputato al fine di alimentare il traffico di stupefacenti nel quale era impegnato.
Le argomentazioni dei giudici del merito non sono manifestamente illogiche e, a ben vedere, il ricorso propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie che, come noto, non è proponibile nel giudizio per cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende