Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fadli Yassine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing was insufficiently motivated and failed to critically analyze the narcotest results and specific aggravating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the arguments were merely factual complaints that reproduced issues already adequately examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on generic assertions of insufficient motivation or failure to consider specific conduct facts are inadmissible if they do not constitute a genuine legal critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLI YASSINE nato il 20/01/1988 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fadli Y.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, in particolare sulle risultanze del narcotest, nella valutazione delle fonti di prova in relazione ai reato di cui ai cpai Al) e A7) nonché sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., con rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dal ricorrente (cfr. pag.6 e ss. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024 Il