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Ordinanza — n. 39943/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking as facts are non-appealable and sentencing is discretionary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the application of Article 81 of the Penal Code and the excessiveness of the sentence. The appellant argued for a different legal characterization of the drug offenses and a lighter penalty, but the court noted that factual reconstructions cannot be examined in a legality proceeding. Furthermore, the court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge, whose decision was adequately motivated based on statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 81 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Appeals in legality proceedings cannot challenge factual reconstructions or contest the excessiveness of the penalty, as sentencing remains within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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drug trafficking offenses legality proceeding limits sentencing discretion alternative factual typifications inadmissible appeal recidiva nell'infrazione criminalità persistente traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Cardella; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 81 cod. pen.
In particolare non è deducibile il primo motivo di ricorso (sull'applicazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione alle due imputazioni ascritte una relativa alla cessione in favore di tale Pietro Belviso, l'altra relativa alla detenzione di gr.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
In particolare non è deducibile il primo motivo di ricorso (sull'applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLA CARMELO nato a PALERMO il 21/04/1974 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Cardella; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

In particolare non è deducibile il primo motivo di ricorso (sull'applicazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione alle due imputazioni ascritte una relativa alla cessione in favore di tale Pietro Belviso, l'altra relativa alla detenzione di gr. 26 di hashish) perché si tratta di motivo non proposto in appello e involgente una ricostruzione in fatto alla quale non può procedersi in sede di legittimità. In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421), situazione che, nel caso in esame, non emerge con evidenza dalle contestazioni.

Ritenuto, altresì, che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il ottobre 2024 Il Consig