Cassation court dismisses appeal against civil liability judgment when criminal offense is prescribed, upholding appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-examine evidence regarding the prescribed criminal offense. The appellate court had already analyzed the facts, noting the defendant's formal responsibility and the illegality of the project's funding despite the prescription of the crime. The court ruled that the appellate judge correctly applied the principle allowing civil liability judgments even after criminal prescription, thus dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 578 cod. proc. pen.; Art. 27 Cost.; Art. 6 CEDU; Art. 48, 53 Carta di Nizza: The appellate court may convict for civil liability following a declaration of criminal prescription if the illegality of the act is established, provided the judgment does not violate the principle of non-retroactivity of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UMIGLIA MARENA GIANFRANCO nato a CURINO il 30/04/1939 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gianfranco Umiglia Marena e la memoria difensiva che li ha replicati; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza con la quale, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., sono state confermate le statuzioni civili, sono svolti in fatto e, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sono volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello, ha esaminato e ritenuto idonee a confermare le statuzioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen..
In particolare, la Corte di appello ha analiticamente esaminato (pag. 4, in fine) gli elementi allegati dalla difesa e ha evidenziato circostanze univoche che comprovavano il mancato impiego del finanziamento ottenuto e, con riferimento alla posizione soggettiva dell'imputato, che risultava responsabile solo formale della società, in effetti amministrata dal coimputato non ricorrente, ha esaminato le ragioni che, in ragionato confronto critico con le allegazioni difensive, giustificavano, in presenza di reato prescritto, la condanna al risarcimento del danno potendo escludersi sia la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito sia ragioni ostative alla sussistenza del danno cagionato all'ente che aveva finanziato il progetto.
La Corte di appello ha fatto, dunque, applicazione della regola di giudizio secondo cui in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - nel caso correttamente applicata- ma anche della sentenza n.182 del 2021 della Corte Costituzionale che legittima il giudice di appello a valutare la responsabilità civile a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato in appello individuando i profili di illiceità che giustificano la condanna (cfr. sul punto la sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 che ha ribadito, in materia, la necessità di applicazione della regula iuris della sentenza Tettamanti non sussistendo incompatibilità logica con il principio dettato dalla Corte Costituzionale).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consigliere est