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Ordinanza — n. 39939/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 73 of the Drug Law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39939/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Sy Fallou Galass inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding drug possession, arguing insufficient evidence of the drug's potency and lack of reasoning on mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere factual complaints that were already properly addressed and dismissed by the lower court, finding no legal ground for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 366, comma 1, c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or lack of explicit reasoning are inadmissible when the lower court has already substantively examined and rejected the arguments with correct legal grounds.

Parole chiave

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drug possession factual complaints inadmissible appeal mitigating circumstances Cassazione ordinanza traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366, comma 1, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SY FALLOU GALASS nato 11 10/10/1997 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sy Fallou Galass; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sulla mancata assoluzione in carenza di prova dell'efficacia drogante della dose ceduta essendo, invece, comprovata l'efficacia drogante del reperto sequestrato, sebbene minimale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla mancanza grafica di motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - chieste con i motivi di appello-, onere motivazionale che, viceversa, è stato implicitamente assolto sia esaminando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che di diniego di applicazione delle pene sostitutive evidenziando la reiterazione di illeciti e la mancata osservanza della pena della libertà controllata di cui aveva usufruito in passato.

Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che la motivazione non è inesistente o manifestamente illogica sui punti innanzi descritti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il