Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHU SAVIOL nato il 09/09/2002 avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Saviol; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, - per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, reati di cessione commessi il 4 novembre 2023;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 85-bis d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 39938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Saviol; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, - per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, reati di cessione commessi il 4 novembre 2023;

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei beni causa di carattere pecuniario confisca dei proventi di reato imposizione confiscatoria carenza di sostanza economica bene sequestrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHU SAVIOL nato il 09/09/2002 avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Saviol; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, - per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, reati di cessione commessi il 4 novembre 2023;

Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge, anche tenuto conto che l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 è norma meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Consigliere rélat e Il P,