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Ordinanza — n. 39937/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic factual complaints rather than legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Fall Birame inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the grounds raised were merely generic factual complaints lacking legal substance, specifically regarding the confiscation of funds found in his possession. Consequently, the decision was upheld because the lower court provided specific and adequate reasoning based on the illicit origin of the money and the suspect's arrest for drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal grounds; generic complaints regarding factual assessments or alleged violations of law without specific legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual complaints confiscation of assets drug trafficking Court of Cassation legal grounds requirement procedural inadmissibility confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL BIRAME (CUI 05UIBUT) nato il 15/03/2001 avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fall Birame; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla sentenza di applicazione pena condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; che, in particolare, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto da Fall Birame sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento (l'imputato veniva arrestato in flagranza anche per spaccio, comne ai capi 2) e 3) e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge; considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrentP al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili' il ricorsi) e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consigliere r lator 1OSITA A Il Prsiient