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Ordinanza — n. 39935/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found the arguments generic and repetitive of issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new legal grounds or demonstrate logical flaws in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or merely seek a different factual reconstruction without new legal arguments, as the lower court's reasoning is presumed correct unless vitiated by logical or legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive censure factual reconstruction Court of Cassazione criminal liability sentencing review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Lanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIELE nato a PALERMO il 30/10/1989 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Lanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, per escludere la destinazione ad uso esclusivamente personale, le circostanze e modalità del fatto (il Lanza veniva notato mentre, in compagnia del Ramondini, si avvicinava a vasi nei quali era stata occultata droga, nel frattempo prelevata dalla pg., e avendo indosso la sostanza stupefacente poi sequestrata, circostanza valorizzata per escludere che l'imputato si fosse accordato con il coimputato per una cessione a suo favore).

Il motivo di ricorso, pertanto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); Anche sulla determinazione della pena - effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, la sentenza impugnata ha valorizzato le modalità del fatto e i precedenti, dunque circostanze di fatto, anche relative alla personalità dell'imputato, con argomentazioni che non denotano le denunciate carenze o illogicità della motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. oveta x-_, Così deciso il itriem-5-rci 2024 Il Consigliere estensore Il P