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Ordinanza — n. 39934/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39934/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO LOREDANA nato a TORINO il 20/04/1972 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ruggiero Loredana; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39934/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. è retto da argomentazioni non censurabili essendo incentrato, sulla base dell'apprezzamento della gravità del fatto e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputata, sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale. IL diniego, dunque, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti spese di detenzione pene e misure sanzione sostitutiva pena pecuniaria sospesa dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 20-bis cod. pen
Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO LOREDANA nato a TORINO il 20/04/1972 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ruggiero Loredana; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dalla ricorrente e idonee a configurare il suo concorso nell'attività illecita (pag. 7 e ss. della sentenza impugnata);

Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. è retto da argomentazioni non censurabili essendo incentrato, sulla base dell'apprezzamento della gravità del fatto e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputata, sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale. IL diniego, dunque, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere esten