Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39929/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding sentencing recidivism motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Raies Hmida inadmissible due to generic and unfounded grounds. The appellant challenged the appellate court's application of recidivism rules for drug trafficking, arguing insufficient specific reasoning. The court rejected this, affirming that the lower court correctly applied the principle of specific danger based on persistent illegal acts without needing to examine every statutory parameter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging sentencing motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and based on objective case facts, as the determination of specific danger falls exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism sentencing drug trafficking offenses inadmissible appeal specific danger principle generic grounds rejection penal motivation rules Cassation procedure riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIES HMIDA nato il 20/09/1983 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Raies Hmida dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per oltre una decina di episodi di spaccio), costituisce il risultato della "perseveranza" nell'illecito, dimostrativa di pericolosità specifica e incuranza rispetto alle punizioni già subite, e, quindi, espressivo di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalle condanne precedenti. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto, senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del