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Ordinanza — n. 39926/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO GIULIANO nato a CROTONE il 24/08/1988 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Muto G.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 39926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente allontanamento malgrado rischio di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di fuga pericolo di tortura abbandono di persone

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO GIULIANO nato a CROTONE il 24/08/1988 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Muto G.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta, ricostruite sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti di cui il ricorrente sollecita una lettura alternativa, sono state ritenute idonee a denotare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica fuga poiché la condotta di guida dell'imputato, per sottrarsi al controllo era consistita in manovre azzardate e pericolose per la incolumità degli agenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'I.1 ottob