Criminal appeal dismissed as mere reiteration of lower court arguments regarding recidivism and non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already fully evaluated by the District Court. The appellant challenged a conviction for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, arguing against the application of non-punishment grounds and general mitigating circumstances. The court rejected these claims as lacking logical novelty, noting that the lower court correctly assessed the material and psychological elements of the offense while weighing the defendant's recidivism against statutory defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 582 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that merely reiterates arguments already exhaustively examined by the lower court without presenting new or logically sound reasoning is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUINI ALEN nato a SOVERIA MANNELLI il 23/06/1992 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pasquini Alen; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato nonché al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva valorizzando, su tali aspetti, non solo il divieto legislativo già vigente all'epoca del fatto ma anche la dinamica ingravescente della condotta e dei precedenti dell'imputato ritenuti ostativi alla formulazione del giudizio di minima offensività e, comunque, di minore capacità a delinquere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso