Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and manifest unfoundedness regarding absence of intent in resistance charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to lack of specificity and manifest unfoundedness. The appellant argued against the conviction for resistance to public authority, claiming an impulsive reaction caused by agitation rather than criminal intent. The appellate court correctly identified the appeal's generic nature and the psychological conditions cited were insufficient to exclude the subjective element of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal must be specific and substantiated; generic arguments regarding lack of intent based on alleged psychological states fail to exclude criminal liability for resistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURACA' PASQUALE nato a RIZZICONI il 16/04/1960 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Iuracà; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dallo Iuracà avverso la sentenza di condanna per il reato di resistenza a p.u. (art. 337 cod. pen.), sono inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza poiché correttamente la Corte di appello ha sanzionato di genericità il motivo di appello con il quale l'imputato censurava la condanna deducendo la carenza di dolo e allegando "una reazione impulsiva, dettata da uno stato di agitazione o inquietudine", condizioni psicologiche affatto idonee ad escludere l'elemento soggettivo del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pfesidnte