Italian Court dismisses appeals as generic or inadmissible due to lack of consent for plea deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance conviction for a specific crime, arguing against the court's findings. The court rejected these arguments because they were either repetitive of previously examined points or lacked the necessary specificity required for a valid plea bargain appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 648-bis cod. pen.: Appeals must be specific and not generic; a plea bargain appeal requires explicit waiver of all non-accepted reasons, and generic waivers render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERNANDEZ MANUEL nato a TORINO il 03/01/1976 MANDELLI RENATO nato a MILANO il 14/03/1963 GAROFOLI CARLO nato a MILANO il 31/07/1986 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Garofoli Carlo, Manuel Fernandez e Renato Mandelli e la memoria reiterativa presentata dall'avvocato Argento il 6 ottobre 2024; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per I reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. proposti da Carlo Garofoli sono generici perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni del coimputato ai fini della conferma della responsabilità; che è indeducibile il motivo di ricorso proposto dal Mandelli poiché, per la validità del patteggiamento in appello, è necessario che le parti appellanti rinuncino a tutti i motivi non rientranti nella categoria di quelli per i quali si è chiesto concordemente l'accoglimento e, nel caso in esame, la genericità della rinuncia e la pena concordata tra le parti non appaiono inficiate da nullità assumibili nella nozione di mancanza del consenso, unico aspetto per il quale il ricorrente potrebbe contestare la sentenza emessa a sua richiesta.
Né sono rilevanti, in presenza di ammissione degli addebiti (cfr. pag. 2 del ricorso) elementi per inficiare la tenuta probatoria della decisione, in presenza della rinuncia ai motivi di appello; che, parimenti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione i motivi proposti da Manuele Fernandez in presenza di rinuncia ai motivi e pena concordata con il Procuratore generale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere rel.atore Il