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Ordinanza — n. 39920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion as generic mitigating circumstances were already applied in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Ivor Kovacevic's appeal against the Bologna Court of Appeal's conviction for tax evasion inadmissible. The court found the arguments manifestly unfounded because generic mitigating circumstances had already been applied in the first instance, resulting in the statutory minimum sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against convictions where generic mitigating circumstances were already applied in the first instance and the statutory minimum sentence imposed are inadmissible as manifestly unfounded.

Parole chiave

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tax evasion conviction generic mitigating circumstances statutory minimum sentence inadmissible appeal Corte di Cassazione sottrazione dell'iva evasione all'obbligo di contribuzione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACEVIC IVOR nato il 15/03/1985 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ivor Kovacevic; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati dal momento che le circostanze attenuanti generiche erano state applicate all'imputato fin dal primo grado e la pena è stata determinata nel minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consigliere relatore Il Preside