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Ordinanza — n. 39918/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of confrontation with lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Vitucci Loredana inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued her conviction for the crime in Article 455 of the Penal Code was illogical and that she should benefit from non-punibility under Article 131 bis. The court rejected this, finding the appeal generic, unfounded because it did not confront the lower court's reasoning, and irrelevant given the appellant's specific recidivism which negated occasionality.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, fail to confront the factual and logical reasoning of the contested judgment, or are manifestly unfounded due to specific circumstances like recidivism that preclude the alleged legal benefit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punibility recidivism occasionality Art. 581 c.p.p. Art. 131 bis c.p. falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 131 bis c.p.
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in riferimento al riconoscimento della penale responsabilità e alla mancata applicazione di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod.
art. 455 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in riferimento al riconoscimento della penale responsabilità e alla mancata applicazione di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITUCCI LOREDANA nato a BARI il 29/01/1986 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vitucci Loredana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in riferimento al riconoscimento della penale responsabilità e alla mancata applicazione di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen. è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - ma anche manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

2) che con motivazione immune in fatto da vizi logici ha affermato la penale responsabilità della imputata; - nonché inedito e manifestamente infondato in relazione all'art.131 bis cod. pen. anche in ragione della recidiva specifica che grava sulla imputata e che è inequivoco indice rivelatore della mancanza di occasionalità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il consigli estens re Il Pres