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Ordinanza — n. 39915/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest illogicality and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cardona Albini Mauria inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's partial reform of the sentence, arguing manifest illogicality in the reasoning regarding criminal liability. The court rejected this claim, noting that the first-instance judge provided sound legal arguments and that the appellant's argument regarding lack of inducement of error lacked legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 615 ter cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged violation of law or manifest illogicality is not evident, and if the appellant lacks a legitimate interest in the outcome, such as when the contested facts do not affect their legal position.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest illogicality lack of legal interest partial reform of sentence inducement of error abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sistema di informazione terminali di computer

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 615 ter cod. pen.
art. 615 ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONA ALBINI MAURIA nato a BENEVENTO il 24/12/1984 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cardona Albini Mauria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Benevento, ha riconosciuto la responsabilità dell'imputata unicamente per il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. (capo E), rideterminando conseguente la pena.

Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla penale responsabilità è manifestamente infondato atteso che: -con il ricorso per cassazione non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; -con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 21 e 22) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Il motivo è altresì inammissibile per carenza di interesse: secondo la prospettazione della ricorrente non vi sarebbe stata induzione in errore , quanto piuttosto concorso degli "ingannati" nel reato, circostanza questa, che non rileverebbe in alcun modo rispetto alla sua posizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il con • Tière esdlore Il