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Ordinanza — n. 39914/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding peace court appeal motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground challenged the motivation of a peace court judgment. The appellant argued the motivation was illogical, but the Court held that such defects are not admissible in cassation for peace court appeals under specific procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for mere motivation defects are inadmissible in cassation, and the 'beyond reasonable doubt' standard applies only to manifestly illogical decisions.

Parole chiave

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peace court appeals cassation admissibility motivation defects procedural exclusion judicial review limits eccesso di legittima difesa lesioni personali diritti della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.
art. 582 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ELISA LAURA ANNA nato a CATANIA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sanna Elisa Laura Anna ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa: - non è deducibile, in quanto ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; - è altresì manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il consi e estensore Il P