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Ordinanza — n. 39909/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39909/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUTOUH AHMED nato il 02/12/1991 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Foutouh Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale cittadino, previa riqualificazione del reato di cui agli artt.477, 482 cod. pen in quello di cui all'art. 489 cod. pen., ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e illogicità della stessa in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art.489 cod. pen. e alla indebita riqualificazione dell'originaria contestazione è manifestamente infondato non confrontandosi: - con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (SU. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438); - con i contenuti della sentenza impugnata la quale, operando unicamente una riqualificazione in melius per l'imputato sulla base delle medesime risultanze istruttorie a disposizione del giudice di primo grado, non ha in alcun modo leso il diritto di difesa e del contraddittorio; il motivo è peraltro in relazione all'art.489 cod. pen. volto unicamente a fornire una diversa valutazione in fatto della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen, art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata conversione della pena con le pene sostitutive brevi, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (pag.

Parole chiave

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uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri soggiorno illegale permessi di dimora documenti di viaggio prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
pen in quello di cui all'art. 489 cod. pen., ha rideterminato la pena, confermando nel resto.
art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUTOUH AHMED nato il 02/12/1991 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Foutouh Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale cittadino, previa riqualificazione del reato di cui agli artt.477, 482 cod. pen in quello di cui all'art. 489 cod. pen., ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e illogicità della stessa in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art.489 cod. pen. e alla indebita riqualificazione dell'originaria contestazione è manifestamente infondato non confrontandosi: - con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (SU. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438); - con i contenuti della sentenza impugnata la quale, operando unicamente una riqualificazione in melius per l'imputato sulla base delle medesime risultanze istruttorie a disposizione del giudice di primo grado, non ha in alcun modo leso il diritto di difesa e del contraddittorio; il motivo è peraltro in relazione all'art.489 cod. pen. volto unicamente a fornire una diversa valutazione in fatto della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata.

Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata conversione della pena con le pene sostitutive brevi, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (pag.

9) immune da vizi logici e come tale insindacabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024