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Ordinanza — n. 39908/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and improper procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Di Stefano's appeal inadmissible for failing to file within the required fifteen days and for citing improper procedural grounds. The appellant challenged a lower court's conviction regarding specific criminal offenses, arguing violations of investigation integration rules and lack of proper reasoning. The court rejected these claims because the appeal was untimely and the cited arguments regarding evidence evaluation were barred by established Supreme Court precedent limiting such complaints.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals based on the alleged violation of procedural rules punishable by nullity are inadmissible if they do not comply with the specific admissibility limits set by the statute, particularly when they fail to address the substantive grounds required by the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity late filing deadline evidence evaluation Supreme Court precedent minaccia nel diritto penale azione civile perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
pen., è inammissibile non confrontandosi con la giurisprudenza a Sezioni unite di questa Corte secondo cui il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 441, comma 5 c.p.p.
Art. 441, comma 6 c.p.p.
Art. 422, commi 2, 3 e 4 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
pen., è inammissibile non confrontandosi con la giurisprudenza a Sezioni unite di questa Corte secondo cui il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
(S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO VINCENZO nato a CHIETI il 12/06/1979 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vincenzo Di Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli art. 612, 595 cod. pen. Lette le conclusioni e la relativa nota spese, pervenute in data 30 settembre 2024, a firma del difensore e procuratore speciale avv.

ANTONIO TITO, nell'interesse delle costituite parti civili, Giuseppina Randazzo e Francesco Milana. Lette le conclusioni e la relativa richiesta di liquidazione spese, pervenute in data 26 settembre 2024, a firma del difensore e procuratore speciale avv. ROBERTO CIANCIOLO, nell'interesse della costituita parte civile, Anello Sebastiano, ammesso al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato. Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla integrazione istruttoria disposta ex art.441 comma quinto cod. proc. pen. in sede di giudizio abbreviato è manifestamente infondato perché: - in contrasto con quanto disposto dalla normativa in tema di integrazione istruttoria laddove l'art.441 comma sesto cod. proc. pen. stabilisce che "[..] all'assunzione delle prove di cui al comma 5(..) si procede nelle forme previste dall'art.422 commi 2, 3 e 4 [..]" con un espresso richiamo alle forme di assunzione della prova dell'udienza preliminare, e non dell'esame dibattimentale, con conduzione dell'esame testimoniale ad opera del giudice.

Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta l'assenza di motivazione in riferimento al travisamento delle prove e manifesta illogicità della stessa in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., è inammissibile non confrontandosi con la giurisprudenza a Sezioni unite di questa Corte secondo cui il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che le conclusioni nell'interesse delle costituite parti civili Randazzo e Milana sono pervenute in data 30 settembre e le conclusioni nell'interesse della costituita parte civile, Anello Sebastiano sono pervenute in data 26 settembre 2024, in entrambi i casi nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l'udienza e in quanto tali intempestive.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle par