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Ordinanza — n. 39904/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of criminal liability and guilt in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought to challenge a sentence reduction granted in the second instance following a settlement agreement where both parties waived specific criminal charges. The court ruled that such a settlement precludes any subsequent legal challenge regarding the defendant's liability or guilt.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A settlement agreement in the second instance regarding liability and guilt creates preclusive effects that bar any subsequent appeal challenging the conviction or the reduction of the penalty.

Parole chiave

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waiver of criminal liability second instance settlement preclusive effect inadmissible appeal Article 129 Code of Criminal Procedure falsificazione di monete modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie l'unico motivo verte sull'art. 129 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso di specie l'unico motivo verte sull'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI 11 10/04/1991 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO[dato avviso alle partii udita la relazione svo ta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Esposito Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Isernia, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi per il reato di cui all'art.455 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Nel caso di specie l'unico motivo verte sull'art. 129 cod. proc. pen. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così de