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Ordinanza — n. 39903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as frivolous and repetitive, rejecting claims of lack of reasoning and recidivism issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Elena Amato's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on flawed reasoning regarding the missing document and contested recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of the second-instance judgment. Consequently, the court rejected the claims as unfounded and lacking specific argumentative critique against the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; those consisting solely of repetitive assertions without substantive critique are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal frivolous litigation repetitive arguments lack of specific critique court costs and fine false dichiarazioni senza giuramento inutilizzabilità delle prove illecite carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 483 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ELENA (CUI 01GXX8B) nato a CROTONE il 24/04/1957 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; .// Rilevato che Amato Elena ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell'imputata, è rivalutativo delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; nonché manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni in fatto immuni da vizi della sentenza che hanno fondato il giudizio di penale responsabilità (p.1: le modalità della condotta escludono che la imputata al momento della denuncia non ricordasse che il documento non era stato smarrito quanto piuttosto consegnato a Carracci).

Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (p.2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 202