Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARCHE SIMO (CUI 0621F80) nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Larche Simo alias Hrach Mohamed ricorre avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona che, a seguito di accordo tra le parti, ha applicato la pena concordata ex art.444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.495 cod. peri. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge in riferimento alla mancata valutazione di cause di non punibilità, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. perì. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta di cui all'art. 495 cod. pen ascritta al ricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
accertamento dell'identità uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento inchiesta per falsità atti identificazione forense denuncia mendace
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARCHE SIMO (CUI 0621F80) nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Larche Simo alias Hrach Mohamed ricorre avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona che, a seguito di accordo tra le parti, ha applicato la pena concordata ex art.444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.495 cod. peri. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge in riferimento alla mancata valutazione di cause di non punibilità, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. perì. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta di cui all'art. 495 cod. pen ascritta al ricorrente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c ere e58q,sore Il