Ordinanza — n. 39899/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMMORDINO STEFANO nato a ROMA il 23/02/1966 IMMORDINO ALESSIO nato a ROMA il 26/06/1992 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; k Rilevato che Immordino Stefano e Immordino Alessio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino, ha ridotto la pena, con rinuncia ai motivi per il reato ex art. 611 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. pen; Ordinanza — n. 39899/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino, ha ridotto la pena, con rinuncia ai motivi per il reato ex art. 611 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMMORDINO STEFANO nato a ROMA il 23/02/1966 IMMORDINO ALESSIO nato a ROMA il 26/06/1992 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; k Rilevato che Immordino Stefano e Immordino Alessio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino, ha ridotto la pena, con rinuncia ai motivi per il reato ex art. 611 cod. pen.
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c iere estensore Il Pre