Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39898/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39898/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Cheikh inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of a continuing offense link based on the severity of the sentence, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appellate judgment's motivation did not contradict established legal principles or other statements within the decision itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal based on the illogicality of a sentence's reasoning is inadmissible if the reasoning does not contradict established legal principles or other statements within the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuing offense appeal inadmissibility manifestly unfounded sentencing logic court costs falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 495 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKH (CUI 03HT3Q3) nato il 31/12/1987 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fall Cheikh ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e un precedente giudicato, confermando nel resto. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen (cfr. pag. 3 laddove si valorizza la falsità personale continuata, la capacità a delinquere e le modalità di esecuzione, circostanze ostative al riconoscimento del vincolo della continuazione). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il