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Ordinanza — n. 39896/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39896/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNACCHIO SONIA nato a AVELLINO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vernacchio Sofia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Lombardi, ha condannato l'imputata per il reato di percosse di cui alli art. 581 cod. pen., così diversamente qualificata la originaria imputazione di lesioni, rideterminando la pena e confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 39896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. pen., così diversamente qualificata la originaria imputazione di lesioni, rideterminando la pena e confermando nel resto.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni motivi di cassazione modifica della sentenza allegazioni di persecuzione contraddittorie accusa penale revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNACCHIO SONIA nato a AVELLINO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vernacchio Sofia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Lombardi, ha condannato l'imputata per il reato di percosse di cui alli art. 581 cod. pen., così diversamente qualificata la originaria imputazione di lesioni, rideterminando la pena e confermando nel resto.

Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando la contraddittorietà della motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa e l'eccessività della pena. Considerato che in data 3 settembre 2024 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a firma del difensore di fiducia, Avv. GIANCARLO MAZZEI, ratificata dalla parte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito della espressa rinuncia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c iere es ore Il Pres