Ordinanza — n. 39895/2024 — snpen · Corte di Cassazione
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Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIANLUIGI nato a MILANO il 17/08/1966 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA( dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rossi Gianluigi ricorre ex art.625 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale del 09.05.2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 39895/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale del 09.05.2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIANLUIGI nato a MILANO il 17/08/1966 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA( dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rossi Gianluigi ricorre ex art.625 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale del 09.05.2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto da difensore privo di procura speciale, richiesta per i ricorsi straordinari come quello di specie, ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. (Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011). Il difensore in particolare si qualifica procuratore speciale ma non vi è procura allegata. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il copsliere estensore Il Presidente