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Ordinanza — n. 39892/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAVERSO FABIO ACHILLE CARLO nato a TORTONA il 12/12/1976 FRARE IRIDE nato a GENOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fabio Achille Carlo Traverso e Iride Frare ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 610, 337 e 651 cod. pen. Lette le conclusioni, pervenute in data 23 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610, 337 e 651 cod. pen. Lette le conclusioni, pervenute in data 23 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia avv.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità allegazioni di persecuzione contraddittorie reati contro la libertà personale condotta illecita della polizia violazione dei diritti della personalità delitto contro la persona
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAVERSO FABIO ACHILLE CARLO nato a TORTONA il 12/12/1976 FRARE IRIDE nato a GENOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fabio Achille Carlo Traverso e Iride Frare ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 610, 337 e 651 cod. pen. Lette le conclusioni, pervenute in data 23 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia avv.

ANDREA CIURLO, con le quali ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. Considerato che il primo e il secondo motivo comune, con cui i ricorrenti contestano la violazione e/o erronea applicazione della legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'arma impropria e la conseguente improcedibilità del reato di cui all'art.610 cod. pen., sono: - manifestamente infondati nella misura in cui non si confrontano con la sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi e in quanto tale insindacabile in questa sede (p.4) ha motivato quanto alla sussistenza della circostanza aggravante; - generici in quanto fondati su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014 Hussien, Rv. 259063) Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi