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Ordinanza — n. 39891/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for failing to provide specific argumentation against lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sandro Civiero inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's decision that the crime of threats was extinguished by prescription, arguing violations of law regarding the threat's severity and procedural timeliness. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and failed to offer a substantive critique of the lower court's fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal must provide specific and arguable grounds distinct from those already considered; mere repetition of previous unsuccessful arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of previous grounds prescription of crime threats under penal code minaccia nel diritto penale azione civile recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 612 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVIERO SANDRO nato a ANDRIA il 23/07/1977 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Civiero Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato ex art. 612 cod. pen. è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Letta la memoria, pervenuta in data 27 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia, avv. FRANCO MODENA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo di ricorso, con si contesta la violazione della legge in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, nonché il secondo con cui si denunzia violazione di legge per aver qualificato la minaccia come grave e il terzo motivo con cui si lamenta l'intempestività della querela richiesta per la procedibilità del reato, sono tutti manifestamente infondati atteso che: il primo si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - il secondo e il terzo non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi e come tale insindacabile in questa sede, ha fornito adeguata risposta alle censure indicate (p.9110).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024