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Ordinanza — n. 39889/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39889/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHETTO FABIO nato a SAN DONA' DI PIAVE il 16/01/1970 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fabio Zanchetto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice di cui al capo C), rideterminando la pena per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Considerato che i quattro motivi di ricorso, che contestano l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla penale responsabilità della condotta distrattiva, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39889/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie cattiva gestione reato economico indagine su reati finanziari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHETTO FABIO nato a SAN DONA' DI PIAVE il 16/01/1970 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fabio Zanchetto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice di cui al capo C), rideterminando la pena per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Considerato che i quattro motivi di ricorso, che contestano l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla penale responsabilità della condotta distrattiva, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. laddove il ricorso ripropone una versione alternativa e fattuale delle risultanze processuali, non deducibile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 o