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Ordinanza — n. 39888/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and fraud due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Iannolino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and fraud, arguing against the logic of the reasoning regarding the crime under Article 348 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, critical analysis, and found the first-instance judgment's reasoning logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 348 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected on appeal without offering specific, critical argumentation against the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation theft conviction generic mitigating circumstances reiteration of rejected grounds Cassation procedure court costs and fine falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 348 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ex art. 348 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
artt. 482 cod. pen
art. 348 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ex art. 348 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOLINO FABRIZIO nato a TERMINI IMERESE il 04/05/1968 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fabrizio Iannolino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 482 cod. pen. e 348 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ex art. 348 cod. pen.

è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è altresì manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare, pag. 4 cap. 2.1) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Ritenuto che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.5 cap. 3.1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottob