Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper procedural ground regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence under specific criminal procedure articles. The court rejected this because the specific procedural defect cited was already covered by a different, more appropriate ground for complaint, making the chosen argument legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: The specific limits on admissibility of complaints regarding the motivation of judgments cannot be bypassed by invoking the general ground for complaint concerning the violation of procedural norms established under penalty of nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDAW SAMBA nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ndaw Samba ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 582 e 585 comma secondo cod. pen. e art. 4 L. 110/1975. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme penali o altre norme giuridiche in riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui in tema di ricorso per cessazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi ha fornito adeguata risposta alle censure mosse (cfr. p.4).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024