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Ordinanza — n. 39878/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on documentary bankruptcy conviction due to statute of limitations and generic legal violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the crime of simple documentary bankruptcy was extinguished by the statute of limitations after a reclassification, but the court found the limitation period had not expired due to calculated suspensions. Additionally, the second ground alleging a violation of law was rejected as generic and lacking the specific elements required by procedural code to allow judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the statute of limitations has not expired and the alleged violation of law is generic, failing to specify the elements of the error for judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations documentary bankruptcy generic violation procedural inadmissibility suspension of terms Cassation appeal criminal procedure documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL MOLIN LORIS nato a MONZA il 17/09/1967 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Loris Dal Molin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che in data 28 febbraio 2024 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Monza, per il reato di bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 comma secondo L. 267/1942. Letta la memoria, pervenuta in data 4 ottobre 2024, a firma del difensore di fiducia, avv.

DOMENICO CHINDAMO, che ha insistito nell'accoglimento del già proposto motivo relativo alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Considerato che il primo motivo con cui deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione a seguito della riqualificazione del reato in bancarotta semplice, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. Infatti, dall'esame degli atti processuali risulta che: -il dies a quo per la decorrenza dei termini prescrizionali è il 2 settembre 2015; - a siffatta data va aggiunto il termine prescrizionale massimo pari ad anni 7 e mesi sei, con la individuazione della data del 2 marzo 2023; - a tale data si devono aggiungere 428 giorni di sospensione (364 gg. per l'astensione dei difensori dalle udienze dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018; 64 gg. per la emergenza pandemica dal 2 aprile 2020), giungendo così al 3 maggio 2024, e dunque ad una data successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.

Rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i