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Ordinanza — n. 39873/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39873/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39873/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI TANCREDI nato a PALERMO il 02/04/2004 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso e le memorie inviate da Tomaselli Tancredi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che la questione, pur tempestivamente sollevata, della configurabilità della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (ex sent.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Coste Cost. 86/2024) va fin d'ora dichiarata manifestamente infondata alla luce delle soverchianti argomentazioni della motivazione impugnata in ordine alla gravità del fatto, sotto plurimi profili (pg.8: spregiudicate modalità esecutive, spiccata ed allarmante propensione a delinquere -orario serale, sproporzione di forza, modalità gravi dell'aggressione, conclusa con un tentativo di strangolamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione affezioni psichiche assenza di caso di rigore rigore per motivi familiari mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI TANCREDI nato a PALERMO il 02/04/2004 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e le memorie inviate da Tomaselli Tancredi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che la questione, pur tempestivamente sollevata, della configurabilità della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (ex sent.

Coste Cost. 86/2024) va fin d'ora dichiarata manifestamente infondata alla luce delle soverchianti argomentazioni della motivazione impugnata in ordine alla gravità del fatto, sotto plurimi profili (pg.8: spregiudicate modalità esecutive, spiccata ed allarmante propensione a delinquere -orario serale, sproporzione di forza, modalità gravi dell'aggressione, conclusa con un tentativo di strangolamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con igliere iestensore Il Prs