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Ordinanza — n. 39872/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39872/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE (CUI 04ZOCXH) nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Messina Samuele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione ove la Corte ha sottolineato come l'imputato e il complice si fossero impossessati con certezza di due dei tre sacchetti sottratti, tanto che non erano più stati recuperati e che, in ogni caso, per configurarsi il reato di rapina nella forma consumata è sufficiente che la cosa sottratta cada nel dominio del soggetto agente); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 della motivazione ove la Corte ha sottolineato come l'imputato e il complice si fossero impossessati con certezza di due dei tre sacchetti sottratti, tanto che non erano più stati recuperati e che, in ogni caso, per configurarsi il reato di rapina nella forma consumata è sufficiente che la cosa sottratta cada nel dominio del soggetto agente); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina commisurazione della pena per rapina confisca dei proventi di reato reato di poca entità scippo furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE (CUI 04ZOCXH) nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Messina Samuele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione ove la Corte ha sottolineato come l'imputato e il complice si fossero impossessati con certezza di due dei tre sacchetti sottratti, tanto che non erano più stati recuperati e che, in ogni caso, per configurarsi il reato di rapina nella forma consumata è sufficiente che la cosa sottratta cada nel dominio del soggetto agente); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende