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Ordinanza — n. 39871/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation as it falls within trial judge's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Essaoufi Salah Ed-dine inadmissible. The appellant argued that the lower court's determination of the sanction violated principles of motivation under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and is only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, not for mere disagreement with the graduated penalty.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing discretion exercised by the trial judge in adherence to statutory principles is not subject to appellate review unless it results in arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review penal code principles arbitrariness standard inadmissible appeal risarcimento per errore giudiziario sanzione disciplinare dell'avvocato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSAOUFI SALAH ED-DINE nato il 31/08/2000 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Essaoufi Salah Ed-dine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatovi°, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con' igliere estensore Il Preidei1le