Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39870/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39870/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CATALDIS WALTER nato a TARANTO il 28/03/1975 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Walter De Cataldis e la memoria inviata in limine; ritenuto che con il ricorso si lamenta la nullità asseritamente intervenuta nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza 21 ottobre 2017, in cui l'imputato era presente o rinunciante a comparire (ma in ogni caso rappresentato dal difensore di fiducia) a dispetto di quanto indicato nel ricorso ove viene qualificato come assente; considerato che con il ricorso non viene nemmeno indicata la violazione di legge o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39870/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CATALDIS WALTER nato a TARANTO il 28/03/1975 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Walter De Cataldis e la memoria inviata in limine; ritenuto che con il ricorso si lamenta la nullità asseritamente intervenuta nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza 21 ottobre 2017, in cui l'imputato era presente o rinunciante a comparire (ma in ogni caso rappresentato dal difensore di fiducia) a dispetto di quanto indicato nel ricorso ove viene qualificato come assente; considerato che con il ricorso non viene nemmeno indicata la violazione di legge o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedimento in contumacia carenza di credibilità oggettiva mancata comparizione all'udienza falsa dichiarazione della parte assenza ingiustificata facoltà di astenersi dal testimoniare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CATALDIS WALTER nato a TARANTO il 28/03/1975 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Walter De Cataldis e la memoria inviata in limine; ritenuto che con il ricorso si lamenta la nullità asseritamente intervenuta nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza 21 ottobre 2017, in cui l'imputato era presente o rinunciante a comparire (ma in ogni caso rappresentato dal difensore di fiducia) a dispetto di quanto indicato nel ricorso ove viene qualificato come assente; considerato che con il ricorso non viene nemmeno indicata la violazione di legge o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così