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Ordinanza — n. 39868/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and genericity of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giordano Salvatore inadmissible for failing to meet specific legal requirements. The appellant argued against the lower court's decision on the declaration of inadmissibility, but the court found the grounds merely repetitive and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that do not address new factual or legal issues result in a declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity generic appeal grounds inadmissibility declaration repetitive arguments procedural costs Court of Cassazione Italian civil procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SALVATORE nato a PALERMO il 11/10/1965 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordano Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridicí (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); evidenziato inoltre che la decisione menziona gli ulteriori aspetti circostanziali posti a fondamento della sentenza di primo grado, con cui l'appello non si è confrontato, non nella loro valenza dimostrativa, quanto per attestare la aspecificità dell'impugnazione e quindi proprio ai fini di dar fondamento alla decisone di inammissibilità per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con iglie