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Ordinanza — n. 39867/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39867/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINGELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1970 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Vingelli Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di partecipazione al programma di giustizia riparativa avanzata con l'atto di appello proposto personalmente dall'imputato, è inammissibile per due distinti profili: - in primo luogo, si riscontra carenza di interesse. Infatti, l'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa, posta in calce all'atto di appello, è radicalmente generica poiché non indica alcuna ragione o giustificazione della procedura richiesta, non evidenziando motivi di meritevolezza, obbiettivi da raggiungere, modalità di esecuzione o benefici prospettici.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39867/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, l'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa, posta in calce all'atto di appello, è radicalmente generica poiché non indica alcuna ragione o giustificazione della procedura richiesta, non evidenziando motivi di meritevolezza, obbiettivi da raggiungere, modalità di esecuzione o benefici prospettici.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio ritiro dell'istanza giudiziaria nuova domanda di prestazioni d'invalidità legittimazione a ricorrere motivi di cassazione domanda di revisione dell'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINGELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1970 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vingelli Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di partecipazione al programma di giustizia riparativa avanzata con l'atto di appello proposto personalmente dall'imputato, è inammissibile per due distinti profili: - in primo luogo, si riscontra carenza di interesse. Infatti, l'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa, posta in calce all'atto di appello, è radicalmente generica poiché non indica alcuna ragione o giustificazione della procedura richiesta, non evidenziando motivi di meritevolezza, obbiettivi da raggiungere, modalità di esecuzione o benefici prospettici.

Con tali premesse, l'eventuale annullamento della sentenza d'appello non potrebbe comportare alcun beneficio attesa l'inammissibilità originaria e non più emendabile dell'istanza. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante:

Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). - inoltre, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023 dep. 09/01/2024, Salvadori, Rv. 285764 - 01) tanto più che la procedura può essere esperita altresì in fase esecutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con .gliere est- nsore