Ordinanza — n. 39865/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOLINI RENATA nato a CASTELNOVO NE MONTI il 15/09/1962 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; !\ Letto il ricorso di Attolini Renata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate, alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulle prove della piena partecipazione dell'imputata all'azione delittuosa e sull'avvenuto impossessamento delle somme di denaro che esclude la configurabilità del tentativo nonché sul valore della somma sottratta e sulla violenza dell'aggressione che non consentono un'ulteriore riduzione della pena, già irrogata nel minimo); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la concessione della sospensione condizionale della pena non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2 sulle prove della piena partecipazione dell'imputata all'azione delittuosa e sull'avvenuto impossessamento delle somme di denaro che esclude la configurabilità del tentativo nonché sul valore della somma sottratta e sulla violenza dell'aggressione che non consentono un'ulteriore riduzione della pena, già irrogata nel minimo); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la concessione della sospensione condizionale della pena non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOLINI RENATA nato a CASTELNOVO NE MONTI il 15/09/1962 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; !\
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Attolini Renata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate, alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria consumata e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulle prove della piena partecipazione dell'imputata all'azione delittuosa e sull'avvenuto impossessamento delle somme di denaro che esclude la configurabilità del tentativo nonché sul valore della somma sottratta e sulla violenza dell'aggressione che non consentono un'ulteriore riduzione della pena, già irrogata nel minimo); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la concessione della sospensione condizionale della pena non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces uali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con iglierelestensore Il Pr ente Fran sco FI rit Piero Mes D'Ag