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Ordinanza — n. 39863/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic rehash of merits without specific procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling it was merely a generic restatement of the lower court's merits without addressing specific procedural flaws. The appellant failed to identify relevant vices of motivation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, offering only broad deductions instead of concrete arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e c.p.p.; Art. 606 lett. e c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it constitutes a mere re-elaboration of the merits without specifying the relevant vices of motivation, as the decision cannot be criticized on substantive grounds unless the motivation is missing or manifestly flawed.

Parole chiave

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inadmissible appeal vices of motivation generic deductions merits rehash Article 606 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK KRISSEL nato a CASTELFRANCO VENETO il 28/02/1988 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levak Krissel; ritenuto che complessivamente il ricorso, pur deducendo la violazione della legge penale in ogni motivo, si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e conne tali inammissibili; si tratta, in sostanza, di una tecnica redazionale che potrebbe sostenere un atto di appello ma che risulta del tutto inidonea a giustificare un ricorso in cassazione, ove la decisione non può più essere criticata nel merito, salvo che la motivazione con cui è espressa non sia mancante o non presenti i caratteri della contraddittorietà o della manifesta infondatezza (art.606 lett. e, c.p.p.), nel caso di specie nemmeno dedotti; considerato inoltre, con riferimento ai motivi 2 e 3, che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio (nel caso di specie, peraltro, minimale e quindi richiedente un corrispondente, contenuto, onere motivazionale, come da sempre sostenuto da questa Corte) rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice di merito, immune da critiche di legittimità laddove la motivazione, come nel caso di specie (cfr. pg.3 e 4 ed il riferimento, ivi contenuto, alla decisione di primo grado), sia scevra da profili di illogicità manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Cons qliere estensore Il Pr 'si ,