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Ordinanza — n. 39861/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding recidivism and sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39861/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning regarding recidivism and sentencing was logically sound. The appellant argued for the rejection of contested recidivism and maximum mitigating circumstances, but the court found the territorial court correctly applied Article 133 of the Penal Code to assess the defendant's persistent criminal inclination. Consequently, the court held that the sentencing exercise fell within the trial judge's discretion and was not arbitrary, thus escaping further review.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a sentencing decision is not subject to appeal if the lower court provides correct logical and legal arguments, as the judge must evaluate the specific relationship between the current offense and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts.

Parole chiave

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recidivism assessment sentencing discretion mitigating circumstances appeal inadmissibility penal code provisions recidiva nell'infrazione criminalità persistente attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM NOREDDINE nato il 12/09/1980 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

000-C- DO i z_xs_ Letto il ricorso di Salim ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto delle doglianze proposte con l'atto di appello, relative alla richiesta di esclusione della recidiva contestata, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti logici e giuridici la conferma della recidiva contestata e, quindi, la correttezza del giudizio di bilanciamento in equivalenza con le attenuanti, come operato da giudice di primo grado (si veda, in particolare, pag. 2); che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C sigliere)estensore I