Italian Court dismisses appeal on recidivism evidence as motivation is logically sound and free from defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ignazio Scebba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court failed to properly motivate the evidence regarding the psychological element of the crime of receiving stolen goods. The court rejected this claim, finding the territorial court's reasoning logically sound and adequately addressing the defendant's alternative factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in the motivation of the lower court's decision regarding the psychological element of a crime is inadmissible if the motivation is logically sound and free from legal or logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCEBBA IGNAZIO nato a SERRADIFALCO il 12/03/1958 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scebba Ignazio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto l'alternativa ricostruzione dei fatti, peraltro già dedotta dal ricorrente con l'atto di appello e adeguatamente disattesa dai giudici di merito, è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla circostanza che l'imputato si è personalmente recato presso un esercizio commerciale per vendere i monili provento di furto e sulla prova logica della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi alla luce della ricostruzione del fatto risultante dal compendio probatorio in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Co sigliere stensore Il Pre ide