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Ordinanza — n. 39859/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Morfea Elio Arcangelo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for specific reasoning regarding the defendant's criminal liability and the lack of a mitigating circumstance for petty theft. The court rejected these claims, finding the first ground lacked specificity by merely repeating previously censured points and the second ground was unfounded as the lower court's reasoning aligned with established law and the value of the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to establish a logical or legal correlation with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds repetitive arguments mitigating circumstance rejection court costs award motivi di revisione allegazioni insufficientemente motivate insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
5 e 6 sulla contraddittoria e inverosimile dichiarazione dell'imputato circa la provenienza dell'autovettura); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORFEA ELIO ARCANGELO nato a CINQUEFRONDI il 12/05/1995 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Morfea Elio Arcangelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla contraddittoria e inverosimile dichiarazione dell'imputato circa la provenienza dell'autovettura); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito, a pagine 7 e 8, l'ha esclusa alla luce del valore non particolarmente modesto del bene ricettato e dei precedenti penali dell'imputato è conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Corsiglierejestensore Il