Criminal appeal dismissed as inadmissible merit rehash lacking specific Article 606(c) vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Gencarelli's appeal inadmissible for attempting a merit-based retrial without specifying the relevant Article 606(c) vices of motivation. The appellant submitted generic arguments regarding legal violations and factual reinterpretations, which the court deemed an impermissible rehash of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassazione must identify the specific vices of motivation under Article 606(c) and cannot serve as a vehicle for a general re-evaluation of facts or merits, which is reserved for the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCARELLI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/05/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Gencarelli; ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo) e come tali inammissibili; considerato in sostanza che, attraverso una tecnica redazionale del tutto approssimativa dal punto di vista giuridico (non vengono nemmeno indicate le violazioni di legge né categorizzati i vizi di motivazione che si denunciano) e versata interamente sul merito, si cerca di riproporre una rilettura del fatto, operazione ammessa nell'atto di appello ma che esula dal giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigliere estensore Il P esid