Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting factual re-evaluation outside of legal review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider decisive evidence regarding the origin of the vehicle and the subjective element of the crime. The court rejected this, stating that the appeal improperly sought a factual re-evaluation rather than a legal review of specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals against judgments are limited to legal review and cannot be used to obtain a re-evaluation of factual findings or to challenge the assessment of evidence's decisiveness without identifying specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERMINE ALBERTO nato a SAN MARCO ARGENTANO il 16/03/1970 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Termine Alberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323 - 01) e, nel caso di specie, la Corte di merito ha già escluso la 'decisività' dei mezzi di prova suppletivi invocati dal ricorrente con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sull'irrilevanza delle fatture prodotte al fine di provare che l'imputato avesse ricevuto da altri il mezzo con la targa falsa e che fosse stato successivamente da lui ceduto in buona fede, anche considerato che questi non ne aveva nell'immediatezza giustificato la provenienza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, tende ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidenza della falsità della targa poiché priva del sigillo di Stato e sulla mancanza di giustificazione del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2